PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche allo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige).

      1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni; sono apportatele seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, all'alinea, la parola: «locali» è sostituita dalle seguenti: «e della minoranza territoriale»;

          b) all'articolo 8, il numero 2) è sostituito dal seguente:

      «2) toponomastica, fermo restando, anche per i toponimi di nuova introduzione, l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano e nelle località ladine. Restano in vigore i toponimi di lingua italiana introdotti da leggi dello Stato;»;

          c) all'articolo 18, il primo comma é sostituito dal seguente:

      «La regione esercita direttamente le funzioni amministrative proprie e quelle che le sono delegate dallo Stato; delega alle province le funzioni amministrative nella materia dei servizi antincendi»;

          d) all'articolo 19, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono consentite modalità di insegnamento sperimentale finalizzato a un migliore apprendimento della seconda lingua, anche con forme ad immersione, utilizzando altre materie per l'introduzione veicolare della seconda lingua, secondo quanto stabilito dalle intendenze scolastiche di ciascun gruppo linguistico»;

 

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          e) all'articolo 19, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Al termine di ciascun ciclo scolastico, contestualmente al rilascio del titolo di studio, se nelle valutazioni scolastiche lo studente ha dimostrato una adeguata conoscenza della seconda lingua, è rilasciato l'attestato di bilinguismo corrispondente»;

          f) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che ha maturato il periodo di residenza ininterrotta annuale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante l'anno di residenza nel quale matura il termine per l'esercizio del diritto elettorale attivo l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»;

          g) all'articolo 30, al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un consigliere della minoranza di lingua italiana della provincia di Bolzano è eletto ad almeno una delle cariche cui sono preposti componenti del gruppo linguistico italiano»;

          h) all'articolo 30, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

      «La carica di Presidente e la carica di Vice Presidente del Consiglio regionale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta provinciale e con la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio provinciale»;

          i) l'articolo 35 è abrogato;

          l) all'articolo 36, al terzo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

 

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«Le cariche cui sono preposti componenti del gruppo linguistico italiano sono ripartite in numero uguale fra i consiglieri eletti nella provincia di Bolzano e i consiglieri eletti nella provincia di Trento»;

          m) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con la carica di componente della Giunta provinciale e con la carica di Presidente e di Vice presidente del Consiglio provinciale»;

          n) all'articolo 47, al secondo comma, primo periodo, le parole: «, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,» sono soppresse;

          o) all'articolo 47, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nella provincia di Trento la legge provinciale di cui al secondo comma è approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella provincia di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale; la legge provinciale di cui al secondo comma è approvata dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun gruppo linguistico; se essa prevede l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale diretto, deve essere approvata anche dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale»;

          p) all'articolo 47, il sesto comma è abrogato;

          q) all'articolo 48-ter, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Alla votazione per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei

 

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Segretari partecipano i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo linguistico; è eletto alla carica il consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. I consiglieri del gruppo linguistico ladino, previo assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano, partecipano alla votazione e possono essere eletti in uno dei due gruppi linguistici, concorrendo al computo della relativa maggioranza»;

          r) all'articolo 50, al secondo comma, secondo periodo, le parole: «, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale» sono soppresse;

          s) all'articolo 54, al numero 6), le parole: «o della Regione» sono soppresse;

          t) all'articolo 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La Giunta regionale nomina e revoca gli organi di vertice degli enti e delle aziende provinciali, nonché i propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle società alle quali la Provincia partecipa con capitale pubblico. Tali nomine sono effettuate rispettando il principio di rotazione tra i gruppi linguistici»;

          u) all'articolo 56, al secondo comma, le parole: «dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «della maggioranza dei componenti il gruppo linguistico»;

          v) all'articolo 89, al primo comma, dopo le parole: «amministrazioni statali aventi uffici nella provincia» sono inserite le seguenti: «, agli enti territoriali, alle aziende e alle società a maggioranza di capitale pubblico»;

          z) all'articolo 89, al terzo comma, dopo le parole: «rese nel censimento ufficiale della popolazione» sono aggiunte le seguenti: «del 1971»;

          aa) all'articolo 89 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Negli organi di vertice degli enti e delle aziende provinciali, nei consigli di

 

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amministrazione delle società alle quali la Provincia partecipa con capitale pubblico è garantita la proporzione dei componenti e la rotazione tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

          bb) all'articolo 91, il secondo comma è abrogato;

          cc) all'articolo 99, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tali casi essa recede ogni altra lingua»;

          dd) all'articolo 100, al secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle adunanze pubbliche e, in ogni caso, su richiesta di un membro dell'organo collegiale la presidenza dell'organo assicura il servizio di traduzione simultanea. L'assenza o l'insufficienza di tale servizio è causa di annullamento degli atti compiuti e delle deliberazioni assunte»;

          ee) all'articolo 101 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nella segnaletica pubblica le denominazioni in lingua italiana precedono quelle in lingua tedesca. Nelle località ladine è a giunta anche la denominazione in lingua ladina. In caso di inadempimento il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, sentito l'ente tenuto all'osservanza, adempie in via sostitutiva. I relativi oneri sono posti a carico dell'ente obbligato».

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Con apposite norme di attuazione da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono disciplinate le modalità di alternanza e di rotazione delle cariche previste dagli articoli 54, secondo comma, e 89, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotti dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine sono revocate le nomine e gli incarichi di vertice conferiti

 

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da almeno un anno. La provincia autonoma di Bolzano e gli altri enti che ne hanno titolo procedono alle nuove nomine e designazioni modificando per ciascun incarico e nomina il gruppo linguistico del soggetto designato o nominato rispetto al precedente.
      2. Sino alla emanazione delle norme di attuazione che disciplinano le sperimentazioni previste dall'articolo 19, primo comma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, le intendenze scolastiche di ciascun gruppo linguistico procedono direttamente, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. Con apposite norme di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono disciplinate le modalità di riconoscimento degli attestati di bilinguismo previsti dall'articolo 19, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine e sino alla emanazione delle predette norme di attuazione, al compimento con profitto del ciclo della scuola primaria, al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il medesimo istituto rilascia anche gli attestati di conoscenza delle due lingue riferiti al corrispondente titolo di studio secondo la corrispondenza stabilita dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. Il nuovo termine stabilito per il diritto di elettorato attivo dall'articolo 25,

 

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secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica direttamente a decorrere dal primo rinnovo di organi elettivi dei comuni e della provincia autonoma di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      2. Le disposizioni degli articoli 30, terzo comma, 36, terzo comma, e 48-ter, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, relative alla diversa presenza dei gruppi linguistici nelle cariche degli organi della regione e delle province autonome, si applicano a decorrere dal rinnovo delle medesime cariche, da effettuare in occasione della prima scadenza ordinaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. Le cause di incompatibilità stabilite dagli articoli 30, quarto comma, e 36, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, non si applicano nella legislatura regionale e provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.